POLIZZE
Polizza è il nome con cui si designa il
contratto di assicurazione, mediante il quale,
l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a:
1. Rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto dal
sinistro,
ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente
alla vita umana.
(così, letteralmente, l'articolo 1882 del Codice civile).
Già nella stringata definizione della legge, è adombrata la pluralità dei tipi
di contratto assicurativo (polizze) stipulabili, che possono essere innanzitutto
classificate per rami nel concetto codicistico (rispettivamente: ramo danni
nella prima parte della definizione codicistica, ove si allude all'indennizzo
spettante all'assicurato per ristorarlo dal "danno", e ramo vita nella seconda
parte, che si riferisce alla percezione di un "capitale" o di una "rendita" al
verificarsi di un fatto della vita, tipicamente la morte o la sopravvivenza ad
una prestabilita data; va segnalato che nell'uso industriale-commerciale
l'accezione del termine "ramo" è molto più restrittiva, talché ad esempio
si parla di ramo incendio, ramo infortuni, ramo responsabilità prodotti, ecc.
che pure sarebbero tutte sottospecie del genere "ramo danni" ).
Nell'ambito delle garanzie del ramo danni, è fondamentale
la distinzione tra:
1. Garanzie di rischio diretto, in cui assicuro direttamente un "bene" contro un
certo evento, al cui verificarsi ho diritto all'indennizzo, indipendentemente da
ogni altra considerazione.
2. Garanzie di responsabilità civile, in cui l'assicuratore si obbliga a tenermi
indenne da quanto dovessi essere costretto a risarcire a "terzi" in conseguenza
di un atto illecito colposo da me compiuto nell'esercizio di una specifica
attività dichiarata in polizza. |
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